Polisportiva

Cassina Nuova

L ‘A.D. Pol. Cassina Nuova è nata nel 1994, dalla fusione di due associazioni sportive, la Pol. Stellazzurra e il GS Cassinanovese, entrambi presenti nella città di Bollate e, più precisamente, nella frazione di Cassina Nuova.L’AD Pol.

Cassina Nuova è un’associazione sportiva / culturale che vuole diventare un riferimento importante del territorio di Bollate in ambito sportivo, ricreativo e culturale: sono presenti quattro divisioni sportive -Calcio, Volley, Fuoripista, Tenni tavolo (Ping-Pong) – cui si aggiunge la divisione culturale Gruppo Artisti Bollatesi.

La nostra Società è affiliata alla FIGC, alla FIPAV, al PGS e all’OPES. La nostra associazione ha coltivato, negli anni, la passione di infanzia e in cui sono presenti i valori dello sport e del vivere in una comunità.

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Mission

Statuto e Valori

01.

La realtà

L’Associazione Sportiva / Culturale POL.CASSINA NUOVA è una realtà importante per ambito sportivo e culturale.

03.

Valori

I suoi Valori sono: La Stima Che Lega Tutti i Partecipanti all’attività. La sincerità che regola i rapporti tra le persone. La serenità che aiuta a svolgere l’attività anche in situazioni difficili e delicate. La semplicità che viene usata per svolgere le cose da fare. Il piacere di fissare Quello che VIENE svolto senza Interessi Personali se non Quelli di ottenere per tutti RISULTATI Positivi. La volontà di perseguire obiettivi importanti sportivi e morali nonostante le difficoltà ambientali esterne

02.

Crescita

L’Ass. POL. CASSINA NUOVA sostiene che lo sport è la cultura in ambito sociale, per migliorare la crescita dei giovani in un ambiente sano e divertente, che evita i loro interessi per altre distrazioni pericolose e disgreganti.

04.

Aggregazione

Vogliamo avvicinare e coinvolgere con momenti di aggregazione tutti i cittadini ad una più attiva ed attiva partecipazione della comunità locale. 

CODICE ETICO

1. Fair play, il modo vincente.
"Fair play, il modo vincente": così si conclude il Codice di Etica Sportiva del Consiglio d'Europa, nominato a Rodi il 13-15 maggio 1992 dai Ministri europei responsabili per lo Sport. È un dato oggettivo.
Si tratta in modo sempre più pressante l'esigenza del rispetto delle regole intrinsecamente deontologiche in un mondo - quale quello dello sport - in cui si assiste alla "irresistibile ascesa dell'aggressività" e in cui pare si vada "a gamba tesa su de Coubertin ". Infatti, per un verso, si propongono e si sono nuove pratiche che, pur definite sportive per attribuire loro una patente di liceità e di meritevolezza di tutela, mortificano l'uomo in un crescendo di cattiveria e di aggressività. Per altro verso, anche nelle pratiche sportive si assiste ad una sorta di imbarbarimento, per cui si tenta di far diventare l'aggressività un componente necessario ed imprescindibile del gioco, quasi una regola di gioco. In un simile scenario, si può dire che il principio di lealtà non è qualificarsi come un principio etico tout Tribunale in quanto lo stesso ha un'intrinseca connotazione giuridica.
Dunque, la codificazione non serve ad attribuire valenza giuridica ad un precetto che già la salute congenitamente ma mira, verosimilmente, a mantenere una più esplicita e manifesta valenza all'essenza imprescindibile di tutta l'attività sportiva.
In racconto contesto il Codice di comportamento sportivo deliberato dal CONI il 15 luglio 2004, nel quale vengono specificati "i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità" e gravi proposizioni "un grave inadempimento meritevole di adeguata cura". Peraltro, al fine di rafforzarne la portata applicativa, è stato istituito un codice di comportamento sportivo con compiti di vigilanza, di istruzione e di irrogazione di sanzioni. Il principio di lealtà sportiva, in tal modo, si cristallizza in regole scritte, l'influenza di un ben definito procedimento sanzionatorio.
Tuttavia, la stessa norma non è un contenuto definitorio e, ecco, assume interesse una riflessione sul principio di lealtà sportiva quale autonoma entità concettuale.

2. La lealtà sportiva: nozione. Il principio di lealtà sportiva, non può avere una vera e propria definizione; non può essere coartato attribuendovi un contenuto preciso, definitorio e, dunque, per ciò stesso, limitativo.
Il principio di lealtà sportiva è espresso e riassume in sé lo spirito sportivo e le finalità dello sport. "Fair play significa molto Più Giocare nel RISPETTO delle Regole. Esso Incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, solo un modo non di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (allo stato puro che verbale), allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla spesa eccessiva e alla corruzione.
Sotto un primo profilo, qualifica l'attività sportiva: costituendo l'essenza dello sport, deve ritenersi che una pratica o un comportamento siano qualificati solo se sono informati al principio di lealtà . Da ciò consegue, a contrario, che la pratica o il comportamento "sleali" è che si tratta di attività sportive e non rientrano nell'attività sportiva, potendo essere ricompreso solo nell'attività di diritto comune.
Sotto un secondo profilo, inoltre, il principio di lealtà sportiva assume il ruolo di lavoro di "sportiva". A prescindere dal rispetto delle regole tecniche, un comportamento può porsi al di fuori dell'attività sportiva allorché non rispetti il principio di lealtà sportiva; del pari, un comportamento che non è una regola tecnica, dunque, non sportivo.
Ovviamente, l'analisi sistematica dello sport. Solamente alla luce di tali profili, la lealtà sportiva perde la propria intrinseca connotazione di principio senza di specifico contenuto definitivo per inverarsi Nella Definizione e Nella VALUTAZIONE dell'attività sportiva. D'altronde, l'indeterminatezza propria del concetto di lealtà sportiva rende il principio funzionale all'ordinamento sportivo, favorendone però anche un casi non previsti ed enucleati.
Il principio di lealtà sportiva, dunque, come il limite insuperabile e, insieme, il comune denominatore delle attività sportive. Talvolta è stato affermato che il Codice di comportamento sportivo sia l'atto "attraverso il quale i principi etici acquisisco uno specifico rilievo giuridico nel mondo sportivo".Tuttavia, ancor prima dell'emanazione del codice di comportamento sportivo e un prescindere da essa, al principio di lealtà sportiva potrebbe e attribuibile la natura di principio, oltre che squisitamente etico, anche giuridico.
Trattandosi di principio informatore dello stesso ordinamento sportivo, sempre sicuro, non è mai stato così facile da usare, ma è sempre stato un cogente in siffatto ordinamento.
Segnatamente, la lealtà sportiva ha sempre un comportamento di indugio di condotta leale e corretta. È sempre oggetto di valutazione ai fini disciplinari e sanzionatorie. In altri termini, si tratta sempre di un normale ordine di norma generale di racconto ordinamento. Infatti, in ambito sportivo si può ravvisarsi un costante e stringente obbligo di rispettare il principio di lealtà e correttezza, la cui integrazione e ha integrato un illecito sportivo. Basti considerare l'illecito tipico dalla frode sportiva, preso da inganno, astuzia o raggiro, rappresenta una violazione dell'obbligo di lealtà sportiva. L'inserimento nel Codice di comportamento sportivo ha solo, dunque, cristallizzato un principio giuridico immanente ed operante nell'ordinamento sportivo.
D'altronde, tale era già contenuto in numerosi atti normativi sportivi. Un titolo esemplificativo, si può menzionare il punto 6 dei principi fondamentali della Carta olimpica, statuto dell'ordinamento sportivo internazionale, che recita testualmente: "Le società e le associazioni sportive sono soggetti dell'ordinamento sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva le loro attività , osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport".
Chi, come Carnelutti , vede incompatibilità tra diritto e sport sostiene che sia il fair play e non la norma a governare lo sport. La lealtà sportiva, dunque, posta in contrapposizione netta rispetto al precetto giuridico. E Marini, in un suo scritto, ricorda come "MS Giannini afferma che i principi etici nell'ordinamento statale sono principi etici, mentre si trasformano in principi giuridici nell'ordinamento sportivo ".
Di certo, la natura dei precetti deontologici - è il principio di lealtà sportiva - è stato sempre discusso. Spesso le norme deontologiche sono state ritenute precetti extragiuridici, vincolanti nel momento in cui sono violati e sanzionati: "non è la norma in se, ma la sua violazione, che è produttiva di effetti giuridici". Dunque, regole interne, come sorgenti metagiuridiche, non possono trasformarsi in fonti dell'ordinamento giuridico statale, in mancanza di un'espressione legislativa. In altri termini, si può dire che il principio di lealtà sportiva è un significato pregevole in quanto risente di una indubbia identificazione con stati etici.
Tuttavia, anche a voler attribuire alla lealtà sportiva la nozione di fatto giuridico, cioè fatto dell'ordine naturale, valutato dal diritto, e quindi il significato di una regola geneticamente non giuridica, non può negare che la stessa sia giuridicamente rilevante e, ovviamente, pacificamente la sua violazione, l'irrogazione di pressione giuridiche. D'altronde, un principio pregiuridico e di connotazione etica può ben ritenuti giuridicamente rilevanti come regola di condotta. Il principio di lealtà sportiva, ovvero, oltre a condizione un principio etico, ben può riportarsi nell'alveo giuridico delle clausole generali. Così come ritenuto in dottrina, si tratta di un senso di comportamento oggettivamente valutabile, di un parametro di valutazione della legittimità di un comportamento. La lealtà sportiva, quale clausola generale, ha un contenuto intrinsecamente precettivo, sia puro elastico, duttile e rimesso alla "concretizzazione" che ne viene operata dall'interprete.
Essa, nell'ordinamento giuridico sportivo, ha una funzione integrativa, in quanto autonoma fonte di obblighi, nonché una funzione valutativa, in quanto impone specifici criteri di valutazione. Il principio di sicurezza è sempre una prescrizione dalle specificità delle pratiche sportive e dal punto di vista delle regole tecniche in ciascuno sport operanti. In tal senso, come è stato evidenziato dalla dottrina riguarda al principio generale della correttezza e della buona fede, con il quale sono evidenti l'analogia e l'assimilabilità concettuale, può ritenersi che la lealtà sportiva rappresenti una clausola di "chiusura" del sistema , "norma poiché si tratta di una, facoltativo, integrativa, correttiva e solidaristica.
Il principio di lealtà sportiva, pur essendo un criterio non predeterminato, postulato correttezza, RISPETTO delle Regole e RISPETTO dell'altro, il Che si presentano in modo SPECIFICO un seconda della fattispecie concreta, nell'interpretazione, la situazione impone correttezza, il cui apprezzamento rimanda al principio dell'affidamento e si traduce sempre in precisi doveri di tariffa o non tariffa.

3. La lealtà sportiva: ambito soggettivo.

La qualificazione del principio di lealtà sportiva norma dell'ordinamento sportivo pone il problema dell'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo che da essa promana e, quindi, della delimitazione dell' ambito soggettivo di operatività. In prima approssimazione, possono essere considerati al rispetto della norma, possono essere qualificati in materia di ordinamento.
Considerato l'ordinamento sportivo un ordinamento di categoria su base volontaria, può concludersi che il principio di lealtà sportiva deve essere rispettato quale regola cogente da parte che fa parte di raccontare l'ordinamento in forza di un loro atto di volontà. In simile contesto, solo un atto tipico, quale il tesseramento o l'affiliazione, può ritenersi idoneo ad attribuire soggettività sportiva. Ne conseguirebbe che solo i tesserati e gli affiliati, in quanto soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto del principio di lealtà sportiva.
Tuttavia, non può sottacersi che lo stesso Codice di comportamento sportivo amplia la propria portata applicativa, oltre che una tesserati e affiliati, anche ad "altri soggetti dell'ordinamento sportivo", in tal modo implicitamente intendere che esistono esserci soggetti di racconto ordinamento non tesserati o affiliati. D'altronde, come precisato, la lealtà sportiva essenza dello sport e, dunque, si tratta di un principio insito in qualunque pratica sportiva, sia essa svolta ad un livello agonistico che a livello amatoriale. In questo contesto, tutti coloro che giocano nello sport, un livello superiore ad un titolo, la dottrina più sensibile, pur consapevole della difficoltà di delimitare soggettivamente l'ordinamento sportivo, esso comunque ricomprende genericamente gli operatori e le istituzioni dello sport, escludendo il "Vasto popolo dello sport" non meglio ed ulteriormente specificato.
Di certo, non possono negarsi che soggetti non strutturati nell'ordinamento sportivo, in quanto non tesserati o non affiliati, possano essere applicati nell'ordinamento sportivo disciplinano tale attività. Ebbene, i soggetti che si pongono in essere l'esperienza sportiva e fanno proprio il principio di lealtà sportiva, essendo esso connaturato a tale tipo di attività. Anche i soggetti non strutturati sono tenuti all'osservanza del fair play allorché decidano di praticare l'attività sportiva.
Del pari, non possono escludersi che vi siano attività motorie, qualificabili come sportive, al di fuori dello sport istituzionalizzato. Anche in questo caso siamo in presenza di imprese sportive, impegnate nella cogenza del principio di lealtà sportiva.
Sotto un primo profilo, si può ritenere, dunque, che è possibile che siano soggetti a soggetti non affiliati o tesserati. Sotto un profilo, si può ritenere, similmente, che il fatto è che il contesto è il legame con l'affiliazione. Opera da parte del CONI in breve cerca di rientrare sull'ordinamento sportivo.
Una siffatta delimitazione non può prescindere dalla definizione di attività sportiva, in mancanza di una nozione di sport unanimemente condivisa.
Come ritenuto dalla dottrina, sotto il profilo oggettivo, si può definire concreta in una competizione svolta secondo regole tecniche prefissato, che ne disciplinino il contenuto e le modalità di svolgimento, nel pieno rispetto del principio di lealtà sportiva. Sotto il profilo soggettivo, con impegno e serietà d'intenti, perseguendo il fine competitivo di superamento dei propri record. A contrario, non può definirsi sportiva non disciplinata da regole tecniche improntate al principio di lealtà sportiva, occasionale.

4. La lealtà sportiva tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Cenni sul rapporto tra ordinamenti.

Il costante dibattito sulla natura dello sportivo è ampio e variegato. Da esso, peraltro, discute la problematica, avvertita e discussa dai giuristi, riguardo al rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.
Sta di fatto che due elementi fondamentali per l'ambito sportivo: per un verso, è inopinabile che lo sport, inteso quale attività competitiva dettata da regole tecniche uniformi e ispirati al principio di lealtà sportiva, sia all'ordinamento che allo stesso ordinamento sportivo; per altro verso, è del pari incontestabile che lo sport ha un carattere transnazionale, una vocazione universale che rende il mondo dello sport disciplinato da una disciplina ed imprescindibile autonomia, di fatto poco compatibile con una natura derivata dall'ordinamento statale che ad esso delega la materia della sport.
Il punto di forza è quello della comunicazione. L'ordinamento sportivo può ritenersi un ordinamento di settore, come tale autonomo ma non indipendente dall'ordinamento statale; possono coesistere ordinamenti con competenze distinte che si integrano, convergono e si riconoscono reciprocamente.
L'ordinamento statale ha il compito anche di organizzare le autonomie affidando ad esse l'autodisciplina; l'autogoverno sportivo, preesistente e dotato di una propria intrinseca giuridicità, viene così riconosciuto e ospitato nell'ordinamento statale.
In sintesi, l'ordinamento sportivo è "un ordinamento settoriale trattato del più generale ordinamento giuridico della Repubblica".
Ma non è mai stato così, pur riconoscendo ampia autonomia all'ordinamento sportivo, vi è, ancora, chi lo ritiene una sorta di manifestazione sintomatica del cd diritto dei privati, disciplinato da norme organizzative di tipo negoziale. In forza del criterio di sussidiarietà, la materia sportiva diviene di competenza del regolatore privato; la fonte privata è così abilitata a regolamentare, in via originale o concorrente rispetto alla legge, uno specifico settore e gli atti di autonomia regolamentare in materia settore con la stessa forza della legge. Nel sistema delle fonti, di guisa argomentando, viene meno la "esclusiva statualità del diritto" in quanto un posto ed un ruolo è assegnato a cc.dd. fonti di derivazione privata. In un sistema che riconosce la pluralità di fonti, l'ordinamento statale e autorizza la creazione di norme da parte di autonomie privatistiche; ciò avviene con riguardo alla materia sportiva.
Ne consegue, un ben guardare, all'ordinamento sportivo deve riconoscersi una matrice costituzionale e una matrice transnazionale. L'ordinamento sportivo nazionale, pur se autonomo, vive nell'ordinamento statale e, ecco, un questo deve comunque conformarsi. Ciò, però, non rappresenta un limite all'autonomia bensì, come sottolineato da accorta dottrina , come "l'espressione di una modalità di esercizio dell'autonomia stessa". D'altronde, non importano l'autonomia e l'indipendenza di un ordinamento significativo a contraddizione rispetto ad altro ordinamento.
Si può affermare, con serenità, che l'ordinamento sportivo ha una nicchia di competenza. Le norme che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle gare nonché le norme disciplinari dall'ordinamento sportivo nazionale, quali articolazione dello sportivo internazionale, e, dunque, sfuggono al condizionamento da parte dell'ordinamento statale.
Un tal proposito, sia in dottrina che in giurisprudenza, si trova è la "indifferenza" per l'ordinamento statale delle norme tecniche e disciplinari.
Tuttavia, proprio in simili ipotesi si pone l'estrema difficoltà di una actio finium regundorum.
La Consulta in una recente sentenza ha, al riguardo, sostenuto che, dinanzi a un'ordinanza soggettiva pertinente per l'ordinamento statale, l'autonomia dell'ordinamento sportivo "recede" verso il passo a forme di tutela statale, segnatamente di natura risarcitoria.
Infine, in una prospettiva non solo squisitamente patologica, l'ordinamento giuridico statale può intervenire nella materia sportiva, ma per fini suoi propri, non sempre e non rischi sovrapponibili a quelli perseguiti dall'ordinamento sportivo. Quest'ultimo, d'altronde, non sempre si lascia permeare dalle norme statali. In forza della propria autonomia e della propria vocazione internazionale, ovvero, l'ordinamento sportivo, in un'eventuale ipotesi di contrapposizione tra regole inconciliabili.
In una prospettiva diversa, però, assimilabili alle clausole generali, le proprietà di un ordinamento settoriale, si assumono il rango di norme di diritto nell'ordinamento statale.
Il rinvio o il richiamo di una norma etica dell'ordinamento di settore operati dall'ordinamento statale, di per sé, possono ritenersi idonei ad attribuire rilievo giuridico a tale norma. In altri termini, il principio deontologico assume valore di legge nell'ordinamento nel momento in cui ad esso il legislatore rinvii attribuendovi, anche implicitamente, una funzione integrativa e valutativa. Parimenti è un dirsi per l'ipotesi in cui grazie per il principio di ricerca principio. Così è in effetti per il principio di lealtà sportiva.
Nei giudizi di responsabilità civile e penale, instaurati a seguito di realizzazione di eventi lesivi in occasione di una competizione sportiva, proprio la violazione del dovere di lealtà sportiva viene considerata fonte di responsabilità. Nella responsabilità penale, la giurisprudenza ha attribuito decisiva rilevanza alla condotta che travalichi i limiti segnati dalle regole del gioco e, il principio di lealtà e correttezza sportiva. E' bene che il risultato sia il risultato "leale" (prima ancora che corretto, in quanto ottenuto rispettando le regole del gioco), il "genuino svolgimento della competizione" nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza. Tale reato, in definitiva, da un lato si conclude con l'incrementare l'aspettativa di correttezza, si ottiene la qualifica in termini di rilevanza giuridica.
Nella responsabilità civile, l'illegittimità del comportamento deriva proprio dalla violazione del dovere di lealtà. La mera violazione delle regole del gioco non comporta, in tale contesto, un'autonoma illegittimità del comportamento, essendo necessaria, per la configurabilità di un'ipotesi di responsabilità, una violazione grave del dovere di lealtà. D'altronde, una condotta trasmodante che oltrepassa i confini della lealtà sportiva integra un comportamento che si pone al di fuori dell'ordinamento sportivo e che previsto, dunque, previsto nell'ordinamento comune. "Non la volontarietà del fallo è così, ma lo stretto rapporto tra gioco ed evento lesivo. La relazione è senz'altro un errore per quanto riguarda l'azione non integri un fallo di gioco, per l'ovvia ragione che non rientra tra le sue caratteristiche che un partecipante volontariamente provochi lesioni ad altro giocatore. E viene del pari non è, non è compatibile con le caratteristiche del gioco nel contesto in cui si svolge. Sicché in entrambi i casi sarà civilmente responsabile del danno provocato, si tratta di un titolo di dolo o di colpa ".Infine, la violazione del principio di lealtà, di probabilità e di rettitudine sportiva, che è tenuto, tra gli altri, l'allenatore , è stato considerato "un frammento della condotta mobizzante". Va da sé che la valutazione della violazione del principio di lealtà sportiva, ai fini di una pronuncia di responsabilità, è rimessa al giudice. Compete posta al suo giudizio sia ravvisabile quella tomba slealtà da sola idonea a lontano ritenere lo spirito sportivo tanto da essere al cospetto di impresa di diritto comune.
Quindi spetta all'interprete concretizzare contenutisticamente La clausola generale di lealtà sportiva al fine di valutare la legittimità o meno dei conti. In tal senso il principio di lealtà sportiva acquista compiutezza non solo come autonoma fonte di doveri di comportamento ma anche come criterio di condotta dei soggetti dell'ordinamento sportivo.

Le 10 regole del codice etico GIOCATORI
1. Rispettare l’avversario dentro e fuori dal campo.
2. Evitare gesti di violenza, sia fisica che verbale.
3. Non simulare o accentuare un contrasto.
4. Aiutare l’arbitro durante le loro valutazioni e decisioni.
5. Evitare dichiarazioni lesive o polemiche nei confronti di arbitri e avversari.
6. Denunciare episodi di corruzione o tentativi simili.
7. Rispettare gli orari e le decisioni del proprio allenatore e della propria società.
8. Parlare con i tifosi e incoraggiarli ad avere un atteggiamento sano e sportivo.
9. Abbassare i toni nei commenti degli episodi di moviola.
10. Contribuire a generare un clima di sana ironia anche in prossimità di grandi eventi.

 

Ecco i punti fondamentali che gli allenatori dovrebbero sempre tenere a mente.

L’importanza del risultato non dovrebbe mai mettere a repentaglio la salute o l’integrità fisica dei giocatori. La vittoria non è altro che il risultato della preparazione tecnica, tattica, fisica e psicologica della squadra.
Questi valori non si devono mai sacrificare per aumentare il proprio prestigio personale.
Il gioco del calcio non deve mai impedire al giovane di ottenere buoni risultati sotto il profilo scolastico; insieme alla famiglia ed alla scuola l’allenatore dovrebbe avere un ruolo attivo nell’educazione dell’individuo.
L’allenatore deve sempre rispettare, difendere ed insegnare ai propri allievi le regole del gioco del calcio, non deve per nessuna ragione cercare di ottenere vantaggi attraverso l’insegnamento consapevole di comportamenti antisportivi.
La diagnosi ed il trattamento degli infortuni sono un problema medico, di conseguenza gli allenatori devono fare in modo che vengano trattati da personale qualificato. Affidare giocatori a personale non qualificato o peggio ancora formulare personalmente diagnosi o consigliare terapie è un comportamento da evitarsi. Allo stesso modo devono astenersi dal prescrivere medicinali che, peraltro possono essere prescritti solo da personale medico.
Gli allenatori sono responsabili del comportamento dei propri giocatori ed hanno il dovere di stigmatizzare tutti gli atteggiamenti antisportivi; per questa ragione il fair-play andrebbe sempre incoraggiato sia nelle sedute di allenamento che durante le gare.
Gli allenatori dovrebbero mettere gli arbitri nelle condizioni di svolgere la propria opera il più serenamente possibile attraverso un atteggiamento rispettoso e corretto evitando inoltre di incentivare comportamenti negativi dei propri giocatori nei confronti del direttore di gara.
Gli allenatori devono evitare atteggiamenti dissenzienti nei confronti ed aggressivi nei confronti della panchina avversaria.
Gli allenatori hanno il dovere di dare sempre il massimo ai propri giocatori, hanno perciò il dovere mantenersi aggiornati attraverso testi, corsi e tutto ciò che il mercato propone. E’ necessario ampiare continuamente le proprie nozioni tecnico-tattiche, fisiologiche, medico-sportive e psicologiche.
Un allenatore ha sempre qualcosa da imparare da un collega, per questa ragione visitare allenamenti e confrontarsi con un altro allenatore è da considerarsi fonte di aggiornamento.

I genitori dei nostri piccoli atleti condividono alcuni comportamenti basilari per poter stare bene insieme e rispetteranno le seguenti indicazioni:
A. Ricordate che quando siete al campo o in trasferta non siete genitori solo dei vostri figli ma siete genitori di tutti.
B. Ricordatevi che, in casa o in trasferta, rappresentate sempre la vostra città che, per il rugby, è conosciuta in tutta Italia ed in tutto il mondo!
C. Aiutate i tecnici a svolgere al meglio il loro lavoro: rispettate il loro operato, non interferite nelle scelte tecnico-tattico-atletiche.
D. Incitate tutti correttamente. Applaudite il bel gioco e le belle azioni: quelle dei vostri figli, dei loro compagni e degli avversari; i bambini imparano meglio dagli esempi.
E. Non offendete l’arbitro o gli avversari, sono necessari al divertimento di vostro figlio.
F. Incoraggiate i bambini a rispettare le regole, gli avversari, gli arbitri, il pubblico.
G. Insegnate ai bambini che un onesto impegno è importante quanto la vittoria e insegna a vincere con rispetto e perdere con dignità.
H. Se avete necessità di parlare con l’allenatore fatelo pure, ma chiedetegli un incontro a tu per tu senza che i bambini siano partecipi al dialogo. Esponete con calma la vostra situazione ed il motivo per cui gli volete parlare. Parlate e non urlate! Cercate il dialogo, offrite collaborazione e risolverete di sicuro la situazione.
I. Avvisate sempre con anticipo della assenza di vostro figlio ad allenamenti e gare; siate puntuali
J. Interagite con i vostri figli. Chiedete cos’hanno fatto al campo, cos’hanno imparato, se si sono divertiti. Fatevi spiegare ma non giudicate.
K. Ricordate che i dirigenti, lo staff di segreteria ed i tecnici lavorano con voi per il bene di vostro figlio
L. Rendetevi disponibili, se volete e potete, per aiutare la Associazione quando ci sono tornei, feste ed eventi da organizzare. Se entrate nell’organizzazione, ascoltate, lavorate e quindi esprimete le vostre opinioni.
M. Favorite il dialogo e la vita comunitaria della Associazione, collaborate perchè l’attività sportiva sia un momento formativo e di festa.
N. Siate puntuali e precisi negli adempimenti burocratici verso la Associazione e nel pagamento della rata.
O. Mantenetevi aggiornati sulle attività della Associazione, sui calendari di allenamenti e gare.
P. Rispettate e fate rispettare campo da gioco, strutture, spogliatoi, attrezzi, indumenti, cibo, acqua, energia elettrica, automezzi ed ogni dotazione.
Q. Ricordate: i bambini fanno sport per il loro divertimento, non per il vostro. Lasciate che si divertano, vi divertirete anche voi!